Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia, di seguito denominati «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002, di seguito denominata «crisi sismica».
      2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi sismica si intendono i seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito, Bovino.